Nella Settimana del lavoro agile il Kid Pass Blog lancia un progetto di approfondimento sul tema, che ora è anche legge: dodici approfondimenti in dodici mesi per prepararci all’appuntamento del 2018. Partecipa anche tu con domande e segnalazioni a direttoreblog@kidpass.it
La coincidenza è felice: la legge sullo smart working, approvata dal Senato il 10 maggio, dovrebbe essere pubblicata in Gazzetta ufficiale proprio in questi giorni, in cui si tiene a Milano la Settimana del lavoro agile. Finalmente c’è un quadro normativo di riferimento che potrà consentire di superare molti dubbi sia da parte dei datori di lavoro che dei dipendenti, e veder decollare questo strumento che nasce – scrive il legislatore – con lo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, tema molto caro a Kid Pass.
Il progetto in vista del 2018
Anche in Veneto, dove Kid Pass ha sede, oggi si è tenuta un’intera giornata dedicata al lavoro agile, e si sta già lavorando per una edizione più ampia il prossimo anno. La Regione, infatti, utilizzando i fondi Fse dell’Unione europea, ha attivato per il periodo 2014-2020 un proprio programma a favore della crescita e dell’occupazione, che si articola in numerosi progetti: analizzare gli strumenti del welfare aziendale e promuovere lo smart working fra parte di essi. Kid Pass è stata selezionata fra i partner: con oggi lanciamo il nostro progetto per studiare il lavoro agile, che ci accompagnerà fino alla giornata del 2018. Ogni mese troverete sul Kid Pass Blog un approfondimento sullo smart working: oltre a spiegare come funziona, raccoglieremo testimonianze e verificheremo l’effettiva applicazione della norma; vedremo i punti di forza e le eventuali criticità da correggere. La nostra tesi è che il lavoro agile sia una grandissima opportunità: è interesse di tutti che funzioni. Per questo riceviamo volentieri le vostre segnalazioni e le vostre domande: scrivete a direttoreblog@kidpass.it.
La legge sul lavoro agile
Come primo appuntamento, sintetizziamo quel che dice la nuova norma. La legge approvata dal Senato il 10 maggio ha come titolo “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”: se la prima parte è stata definita “il Jobs Act dei lavoratori autonomi”, tutta la seconda riguarda lo smart working. In attesa che venga pubblicato in Gazzetta ufficiale, il testo si può consultare direttamente a questo link del sito del Senato.
1.Il lavoro agile non è telelavoro
Facciamo chiarezza: il telelavoro viene svolto esclusivamente fuori dalla sede aziendale, lo smart working è svolto in parte in locali dell’azienda e in parte all’esterno.
2.è un accordo, non un contratto
Il lavoro agile non è un nuovo contratto, ma una modalità flessibile per svolgere il proprio lavoro da dipendente. È regolato con un accordo scritto fra datore di lavoro e lavoratore, che stabilisce le “regole del gioco” e in cui si determina la durata del periodo “smart” (a tempo determinato o indeterminato): l’unico paletto è il monte ore lavorate che non devono superare – recita la norma – i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale stabiliti dal proprio contratto collettivo. è il datore di lavoro a fornire gli strumenti tecnologici necessari”, e ne è responsabile. Dall’accordo si può recedere.
3.Lo stipendio non cambia
Il trattamento economico non può essere inferiore a quello dei colleghi che lavorano esclusivamente in azienda: il riferimento è il proprio contratto collettivo.
4.Infortuni, malattie e sicurezza
è prevista la tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il datore di lavoro dovrà produrre annualmente una informativa sui rischi che la modalità di lavoro agile può comportare, e il lavoratore è tenuto a cooperare nelle misure di prevenzione.
5.Il diritto alla sconnessione
Un particolare interessante è la precisazione che l’accordo deve individuare non solo i tempi di riposo dello smart worker,“ma anche le misure tecniche necessarie a garantirgli la disconnessione dagli strumenti tecnologici aziendali.”
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