Riprendiamo un argomento che crediamo possa essere di grande interesse da parte delle neo famiglie: si tratta del Bonus Bebè. Dall’ 11 maggio è operativo e introdotto dalla Legge di stabilità.
Per ogni figlio nato o adottato (o in affidamento pre adottivo) tra il 01/0172015 e il 31712/2017 è riconosciuto un contributo a decorrere dal mese di nascita o adozione e fino al compimento del terzo anno di età o di ingresso in famiglia. Per accedere al bonus gli aventi diritto devono presentare domanda telematica all’ INPS che lo erogherà mensilmente secondo il reddito ISEE del nucleo.
In particolare:
– euro 1.920 annui (ovvero euro 160 al mese) con reddito ISEE fino a 7 mila euro
– euro 960 annui (ovvero euro 80 al mese) con reddito ISEE inferiore a 25 mila euro
La richiesta va presentata entro 90 giorni dalla nascita o dall’ adozione e per i bimbi nati o adottati nei primi mesi dell’ anno – ovvero prima dell’ entrata in vigore del decreto del 27/04/2015 – entro il 27/07/2015. Chi presenta domanda tardiva, riceverà il bonus solo a partire dal mese di presentazione della stessa. Il beneficio decade nel caso in cui la famiglia beneficiaria non rientri più nelle soglie di reddito, oppure in casi specifici che vanno comunicati all’ INPS entro 30 giorni: decesso del figlio, revoca dell’ adozione, decadenza della responsabilità genitoriale, affidamento a terzi o esclusivo all’ altro genitore. Il richiedente oltre ai requisiti di accesso al bonus, deve risiedere in Italia ed essere cittadino italiano o comunitario o cittadino di stati extracomunitari con permesso di soggiorno Ue di lungo periodo. Sono inoltre equiparati ai cittadini italiani gli stranieri con status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria. Infine il genitore richiedente deve convivere con il figlio, ovvero avere dimora abituale nello stesso Comune.
Vi ricordiamo inoltre che le somme percepite sotto forma di Bonus Bebè non contribuiscono al reddito imponibile del nucleo e non è pertanto necessario riportarle in sede di dichiarazione.
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